L’assegno di ricollocazione entra regime. E’ quanto ha reso noto l’ANPAL con comunicato del 14 maggio 2018.
Al momento possono richiedere l’assegno solo i beneficiari di NASpI da almeno quattro mesi. Successivamente verranno fornite istruzioni per la richiesta da parte dei beneficiari del reddito di inclusione e dei lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni per riorganizzazione o per crisi aziendale.
L’assegno di ricollocazione consiste in un contributo, non soggetto ad IRPEF né a contribuzione previdenziale, di valore compreso tra i 250 e i 5.000 euro, importo determinato in funzione del profilo personale di occupabilità del disoccupato.
L’assegno è spendibile, a scelta del beneficiario, così come segnala l’Anpal, presso i Centri per l’impiego o le Agenzie del Lavoro e gli altri Enti accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di un lavoro ed al successivo reinserimento.
Chi richiede l’assegno potrà scegliere liberamente l’ente da cui farsi assistere: il Centro per l’Impiego o l’agenzia per il lavoro accreditata prescelta assegnerà un tutor che lo affiancherà attraverso un programma personalizzato di ricerca intensiva per trovare nuove opportunità di impiego adatte al suo profilo.
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Così come segnala l’Inps, la NASpI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi: gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:
i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
– dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
– dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
– dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
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