L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, ogni mese in busta paga, a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e di quei lavoratori che hanno diritto a prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (per esempio, la cassa integrazione).
Dal 1 luglio 2018, però, occorrerà fare nuovamente domanda per evitare l’interruzione. Chi è interessato avrà ricevuto un messaggio sull’area riservata di NoiPa.
La nuova domanda sarà valida per il periodo luglio 2018-giugno 2019.
Alla dichiarazione bisognerà allegare il reddito complessivo percepito nel 2017 ricavabile dalla dichiarazione dei redditi, la Certificazione unica e una copia del documento di riconoscimento.
I nuclei familiari – così come segnala l’Inps sul proprio sito, devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
La misura è legata principalmente al reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annuali indicati dalla legge e rivalutati ogni anno in base agli indici Istat.
L’importo dell’assegno dipende da tre fattori:
- il numero dei componenti della famiglia;
- il reddito del nucleo familiare;
- le fasce di reddito stabilite dalla legge.
La circolare INPS 18 maggio 2017, n. 87 comunica i livelli reddituali utili alla corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) da applicare nel periodo compreso dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 alle diverse tipologie di nuclei familiari.
I livelli reddituali, considerato il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, restano invariati rispetto a quelli contenuti nelle tabelle relative all’anno precedente (circolare 27 maggio 2016, n.92).
Il reddito del nucleo familiare, rilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno, è costituito dalla somma dei redditi del lavoratore e dei componenti della famiglia assoggettati all’Irpef, conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno della richiesta, ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo (ad esempio: con riferimento al periodo che va dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, il richiedente dovrà dichiarare i redditi del nucleo familiare dell’anno 2015).
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
- Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.
In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:
- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla Gestione Separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
Il diritto all’assegno decorre da quando ha inizio l’attività lavorativa ovvero dal momento in cui si verificano le situazioni che determinano il diritto all’assegno (come, ad esempio, il giorno del matrimonio o della nascita di un figlio) e termina alla data in cui dette condizioni vengono a mancare (ad esempio la separazione dei coniugi o il raggiungimento della maggiore età del figlio).
Nel caso di compimento della maggiore età di un figlio, sarà cura dell’Ufficio responsabile del trattamento economico inserire nel sistema il compimento del 18° anno dei familiari per cui si usufruisce dell’assegno familiare. Dal mese successivo verrà indicata la nuova configurazione del nucleo familiare.
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Le tabelle valide fino al 1 luglio 2018