Ricordando che la normativa indicata nell’oggetto della circolare n. 25 del 31 maggio 2004 ("Art. 2, comma 12, del decreto-legge 13.3.1988, n.69, convertito nella legge 13.5.1988, n. 153. Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2004") ha previsto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica alle Amministrazioni centrali e periferiche, attraverso la suddetta circolare, che la variazione percentuale da considerare ai fini della rivalutazione dal 1° luglio 2004 è risultata, secondo quanto comunicato dall’Istat, pari al 2,5%.
Nella circolare ministeriale (riportata in "Ulteriori approfondimenti") si evidenzia che in relazione alla suddetta rivalutazione sono state predisposte le tabelle contenenti i nuovi limiti di reddito familiare da considerare – per il reddito conseguito nel 2003 – ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2004/30 giugno 2005.
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