L’Assegno Unico e Universale non ha completamente sostituito l’Assegno per il Nucleo Familiare. Ci sono infatti alcune situazioni in cui può ancora essere richiesto. Vediamo quali.
Con la circolare 30 maggio 2022, n. 65, l’INPS ha comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, validi ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Come ogni anno, i livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati con effetto dal 1° luglio, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento.
Per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, valido dal 1° marzo 2022, abrogando dalla stessa data l’ANF per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono allegati alla circolare.
L’AUU riguarda, dunque, i nuclei familiari con figli a carico. Ricordiamo, in proposito, che chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate successivamente, il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.
L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE avrà infatti l’importo minimo (50 euro per ogni figlio) e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto se frequenta o è iscritto:
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