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Assegno nucleo familiare, le tabelle per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023

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Con la circolare 30 maggio 2022, n. 65, l’INPS ha comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, validi ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

Come ogni anno, i livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati con effetto dal 1° luglio, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione percentuale calcolata dall’ISTAT tra il 2021 e il 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento.

Per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, valido dal 1° marzo 2022, abrogando dalla stessa data l’ANF per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.

Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono allegati alla circolare.

LE TABELLE

Assegno unico e universale

L’AUU riguarda, dunque, i nuclei familiari con figli a carico. Ricordiamo, in proposito, che chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate successivamente, il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE avrà infatti l’importo minimo (50 euro per ogni figlio) e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto se frequenta o è iscritto:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.