Si sta avvicinando il termine di validità della domanda di assegno per il nucleo familiare presentata per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016.
Ricordiamo infatti che ogni anno è necessario ripresentare l’istanza, per poter fruire del sostegno economico riservato ai lavoratori dipendenti, legato al numero dei componenti del nucleo familiare e all’entità del reddito complessivo delle famiglie.
Anche quest’anno l’Inps ha pubblicato la circolare con la quale ha trasmesso le tabelle con i nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Le nuove tabelle, allegate alla circolare Inps n. 92 del 27 maggio 2016, non hanno subito modifiche rispetto a quelle dell’anno scorso. Infatti, il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2014 e l’anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.
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A tale proposito, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Quindi, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Consigliamo quindi di presentare il prima possibile la domanda, con i redditi riferiti al 2015, per non vedere sospesa l’erogazione dell’assegno. Ad ogni modo, la prescrizione è quinquennale, quindi la domanda si può presentare anche successivamente. Ovviamente verranno cirrisposti gli arretrati.
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