Come ogni anno, l’INPS ha aggiornato le tabelle riferite alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Le nuove tabelle entreranno in vigore il 1° luglio 2020 e resteranno valide fino al 30 giugno 2021.
I nuovi importi sono stati comunicati dall’INPS, con la circolare n. 60 del 21 maggio 2020.
L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.
L’importo dell’ANF è quindi determinato annualmente secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo familiare.
La corresponsione dell’assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta.
Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.
Per richiedere l’ANF, occorre sapere che:
Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all’anno precedente e attestati dalla CU o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell’ANF con decorrenza al 1° luglio di ogni anno, utilizzando il modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)” disponibile sul portale NoiPA.
I modelli di domanda per l’attribuzione o rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare sono disponibili alla pagina “Modulistica“ (il nuovo modulo non è ancora disponibile)
Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all’interno del nucleo familiare, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo.
Per tutti i percettori dell’ANF che non rinnovino l’apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.
Il richiedente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell’importo dell’assegno.
L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
Con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017 l’INPS aveva dato indicazioni sugli effetti della legge 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto sulle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, tra cui l’assegno per il nucleo familiare.
In particolare, l’Inps aveva chiarito qual è il nucleo di riferimento per le unioni civili:
In caso di scioglimento dell’unione civile, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.
Per quanto riguarda invece le convivenze, ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
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