La Legge 20 maggio 2016, n. 76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
A seguito dell’entrata in vigore della legge, l’Inps ha diramato proprie istruzioni sulle modifiche da apportare alla disciplina dei permessi legge 104/92.
Più recentemente, con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017, lo stesso istituto ha dato indicazioni sugli effetti della legge sulle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, tra cui l’assegno per il nucleo familiare.
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In particolare, l’Inps ha chiarito qual è il nucleo di riferimento per le unioni civili:
- Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale: in questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente – che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
- Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa: nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto – lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva – garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.
- Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione: in tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c..
In caso di scioglimento dell’unione civile, il diritto alle prestazioni familiari, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.
Per quanto riguarda invece le convivenze, ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
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