In attesa dell’Assegno unico universale, che dovrebbe entrare a regime dal 1° gennaio 2022, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021 coesisteranno due misure a sostegno del reddito: l’Assegno per il nucleo familiare e l’Assegno temporaneo per figli minori.
Con circolare n. 92 del 30 giugno 2021 l’Inps ha fornito istruzioni in merito alla maggiorazione degli importi degli assegni e ai nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022.
L’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’assegno per il nucleo familiare è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
La circolare n. 93 del 30 giugno 2021 fornisce invece istruzioni riguardanti un’altra misura, l’Assegno temporaneo per figli minori.
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, l’assegno spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare“.
Il richiedente l’Assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore.
Per quanto concerne la condizione di figli a carico prevista dalla norma, tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro.
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