C’è più tempo per chiedere gli arretrati, da luglio 2021, per l’assegno temporaneo per figli minori.
Nella G.U. del 30 settembre è stato infatti pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”.
Il decreto, all’art. 4, dispone che “All’articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021»“.
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
In sostanza, ne hanno diritto:
Perché la misura riguarda i mesi da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 verrà sostituita dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli.
L’assegno è destinato solo a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 50.000 euro. Più è basso l’ISEE più sarà alto l’assegno temporaneo.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
In particolare, è prevista:
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti il portale web, il Contact Center Integrato o gli Istituti di patronato.
Dal 1° luglio 2021 è disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente a tale data, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Con Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 l’INPS spiega anche con quali altre misure a sostegno del reddito è compatibile l’Assegno temporaneo.
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