Personale

Assegno unico, cosa succede se non si presenta domanda entro il 30 giugno

Fino al 30 giugno sarà possibile inoltrare la domanda all’INPS per l’assegno unico e universale per figli a carico, con il riconoscimento di tutti gli arretrati, calcolati a partire dal mese di marzo 2022.

Dal 1° luglio l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione e il pagamento sarà effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Importo variabile in base all’ISEE

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE (o ha ISEE pari o superiore a 40.000 euro) avrà infatti l’importo minimo (50 euro per ogni figlio) e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Entro il 30 giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; dal 1° luglio la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE.

L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto se frequenta o è iscritto:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.
Lara La Gatta

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