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Assegno unico, dal 1° giugno estesa la maggiorazione spettante ai genitori entrambi lavoratori anche ai nuclei vedovili

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Con effetto dal 1° giugno 2023, l’articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023 ha riformulato l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, prevedendo espressamente l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore; è stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto alle rate maturate a partire dal 1° giugno del corrente anno, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati”, e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso, che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Lo ha comunicato l’INPS, con circolare del 10 agosto 2023.

Conseguentemente, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;
  • il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;
  • il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

Quindi, ad esempio, se il decesso del genitore è avvenuto nel 2017, il genitore superstite non ha diritto alla maggiorazione a prescindere dal momento in cui è presentata o integrata la domanda.

Invece, se il decesso del genitore è avvenuto a gennaio 2020, la maggiorazione spetta fino a gennaio 2025, limitatamente alle rate della prestazione maturate dopo il 1° giugno 2023 e non riguarda periodi precedenti.

Sempre a titolo esemplificativo, se il decesso del genitore è vvenuto ad aprile 2022, in questo caso la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori è stata già corrisposta dall’INPS fino alla mensilità di competenza febbraio 2023. A partire dal 1° giugno 2023, la maggiorazione verrà applicata per non oltre cinque anni dalla data del decesso (ossia fino ad aprile 2027). La maggiorazione cesserà comunque di essere erogata nel caso in cui si dovesse verificare la sopravvenuta insussistenza dei requisiti per beneficiare della maggiorazione medesima, ovvero il compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio.

Infine, se il decesso del genitore è avvenuto a marzo 2023, in questo caso l’Istituto ha già corrisposto la maggiorazione relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2023. Dal 1° giugno 2023, trova applicazione l’articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023 e, pertanto, la maggiorazione si applicherà fino a marzo 2028.

La circolare analizza anche le seguenti casistiche:

  • Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023
  • Ipotesi di subentro nella domanda nel più grave caso di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali
  • Ipotesi di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite.

LA CIRCOLARE