A chi spetta la maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale? A quanto ammonta la maggiorazione? Spetta in automatico o devo fare qualcosa?
A queste e ad altre domande ha risposto l’INPS con alcune FAQ pubblicate nella pagina dedicata all’AUU.
L’Assegno unico e universale, ricordiamo, è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:
L’importo spettante varia in base:
L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.
È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro.
La norma prevede diversi tipi di maggiorazione, che spettano al ricorrere di determinati requisiti. La maggiorazione spetta:
La maggiorazione dell’importo dell’Assegno Unico e Universale varia secondo le tipologie dei nuclei familiari e del tipo di maggiorazione. Si precisa che il d.lgs. 230/2021 prevede che gli importi spettanti e le relative soglie ISEE vengano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2023 gli importi spettanti a titolo di maggiorazione AUU sono i seguenti:
Le maggiorazioni degli importi dell’Assegno Unico e Universale previste dalla norma non sono tutte automatiche, per alcune tipologie occorre compilare e/o spuntare l’apposito campo all’interno della domanda.
I casi in cui, per ottenere la relativa maggiorazione, occorre fare specifica dichiarazione, compilando gli appositi campi sono i seguenti:
No. La modifica apportata, inserendo la dichiarazione relativa ai genitori entrambi titolari di redditi da lavoro, non ha effetto retroattivo.
Il vedovo ha diritto a tutte le maggiorazioni previste dalla legge, ove spettanti.
La maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro spetta al genitore vedovo, a partire dal primo giugno 2023, a condizione che al momento della presentazione della domanda l’altro genitore risulti deceduto da non più di 5 anni e al momento del decesso fosse lavoratore o pensionato, ferma restando la presenza degli altri requisiti per ricevere l’AUU. Si ricorda che la norma produce effetti esclusivamente sulle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia altresì prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati”.
Sì. La ragazza madre in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente può richiedere tutte le maggiorazioni spettanti, ad eccezione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro.
Le maggiorazioni, così come l’Assegno Unico e Universale, ove spettanti, vengono generalmente erogate a prescindere dalla condizione lavorativa e dalla tipologia di lavoro (ad esempio, lavoro dipendente pubblico o privato, lavoro autonomo ecc.) dei genitori dei beneficiari. Il lavoro a chiamata può rilevare a condizione che il lavoratore presti effettivamente attività lavorativa per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Si precisa che detta maggiorazione non spetta per ISEE pari o superiori ad €. 43.240,00.
La circostanza che i genitori siano separati, divorziati o comunque non conviventi, non incide sul diritto a ricevere la maggiorazione purché gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. La maggiorazione seguirà le medesime regole di ripartizione stabilite per l’AUU in accordo tra i genitori oppure, in mancanza di accordo, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Le maggiorazioni, ove spettanti, così come l’Assegno Unico e Universale, vengono generalmente erogate a prescindere dalla tipologia di lavoro dei genitori dei beneficiari.
Inoltre, la circostanza che i genitori siano lavoratori dipendenti, a prescindere dal settore di impiego, dà diritto alla maggiorazione genitori lavoratori, in presenza di un ISEE inferiore ad €. 43.240,00.
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