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Assegno unico per i figli in Cdm

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Secondo quanto è scritto nella bozza del decreto legislativo in approvazione al Consiglio dei ministri di oggi, “per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”.

“Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”.

La domanda va presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’Inps ovvero presso gli istituti di patronato.

E ancora: “A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo”.

“Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini Isee, degli importi individuati pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”.