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Assegno unico, slitta a novembre la decorrenza del pagamento dell’importo minimo in presenza di omissioni o difformità nell’ISEE

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Con messaggio numero 2856 dell’1 agosto 2023 l’INPS aveva fornito indicazioni in merito alle attestazioni ISEE utili per l’Assegno unico nel caso in cui rechino omissioni o difformità.

In particolare, l’INPS aveva fatto sapere che a partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE avrebbe comportato l’attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.

Con nuovo messaggio dell’8 agosto 2023 l’Istituto comunica invece che, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare per i cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre, garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE.

Resta fermo, sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità sia nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).