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Assegno unico. Spetta anche senza Isee e per figli maggiorenni. In quali casi?

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Dal 1° gennaio 2022 è possibile fare domanda per il nuovo Assegno Unico, del quale beneficeranno i nuclei familiari con figli minorenni a carico (e maggiorenni in taluni casi spiegati a seguire) e a decorrere dal settimo mese di gravidanza, secondo condizione economica Isee. Tuttavia l’Inps precisa che è possibile anche presentate la domanda senza ISEE ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’Assegno Unico. Sarà comunque possibile inviare l’ ISEE successivamente e avere accesso all’importo specifico per il proprio nucleo familiare.

Ad ogni modo, come abbiamo anticipato, l’INPS ha messo a disposizione la Simulazione Importo Assegno Unico, un servizio che consente di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Cosa serve per utilizzare il simulatore?

La composizione del nucleo familiare, quindi il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità. 

Inoltre servirà l’importo ISEE in corso di validità per l’anno 2022 che si calcola sui redditi 2020 attestati nella certificazione unica 2021. 

PER TUTTE LE INFO

Quando spetta anche per un figlio maggiorenne?

Come ricorda l’Inps, l’assegno unico e universale per i figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

Sebbene spetti prevalentemente per figli minorenni, è riconosciuto anche a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il figlio maggiorenne a carico frequenta un corso di formazione scolastica o professionale,
  • il figlio maggiorenne a carico frequenta un corso di laurea
  • il figlio maggiorenne a carico svolge un tirocinio
  • il figlio maggiorenne a carico svolge un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro
  • il figlio maggiorenne a carico è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
  • il figlio maggiorenne a carico svolge il servizio civile universale.

L’IMPORTO

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di Isee) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi. Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito. L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

PER FARE DOMANDA OCCORE LO SPID

Il beneficio ha durata annuale (da marzo a febbraio dell’anno successivo) e può essere chiesto a partire dal 1° gennaio, compilando on line la domanda sul sito dell’Inps mediante credenziali Spid, carta di identità elettronica, carta dei servizi ovvero recandosi presso un istituto di patronato di propria fiducia o contattando il contact center di Inps. Per tutte le domande di assegno unico e universale che saranno presentate entro il 30 giugno, è previsto il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo, primo mese di erogazione della prestazione.

Per le famiglie che al momento della domanda sono in possesso di Isee in corso di validità, l’assegno verrà corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla fascia di Isee. Le medesime maggiorazioni saranno comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva, anche a coloro che al momento della domanda non siano in possesso dell’indicatore, ma che presentino l’Isee entro il 30 giugno. Si potrà accedere al beneficio, in misura minima, anche in assenza di Ise o con Ise superiore alla soglia di euro 40.000.