In alcune scuole dell’istruzione secondaria di II grado si indicono assemble studentesche obbligando, con preciso ordine di servizio, i docenti a presenziare all’assemblea e a fare opera di vigilanza. Questo accade anche se l’assemblea è seguita da scuola ma con collegamenti a distanza. Vediamo cosa dice la normativa vigente al riguardo dell’obbligo di assistenza e vigilanza dei professori durante lo svolgimento dell’assembela di Istituto.
Il diritto degli studenti delle scuole secondarie di II grado di potersi riunire in assemblea di Istituto è stato introdotto dall’art. 43 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974. Questa norma è entrata anche nel Testo Unico delle leggi scolastiche, ovvero il d.lgs. n. 297/94, precisamente negli articoli 12, 13 e 14. In particolar modo al comma 8, dell’art.13 del d.lgs. 297/94 è specificato che all’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.
Quindi per quanto previsto dalla legge, i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.
Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.
C’è da dire che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere in classe o a restare collegati a distanza fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto regolarmente l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente non seguire l’attività di assemblea e potrebbe scollegarsi dalla piattaforma della DDI essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza.
Bisogna sapere che la vigilanza degli studenti non è un qualcosa che coinvolge solo i docenti, ma è un atto di responsabilità che coinvolge tutta la scuola. La vigilanza sugli alunni è un qualcosa di molto importante che vede coinvolti tutti gli attori di una scuola, a partire dal dirigente scolastico, coinvolgendo ovviamente tutto lo staff di direzione, i docenti tutti e anche, ovviamente, i collaboratori scolastici, le norme sulla vigilanza degli studenti sono norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, si va dal contratto di lavoro del personale scolastico, al Testo unico D.Lgs.297/94 e 165/2001; DPR n. 275/99, si passa per le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori. Per cui il tema sollevato da molti dirigenti scolastici, timorosi del fatto che durante un’assemblea studentesca possa accadere qualcosa che coinvolga la scuola nella “culpa in vigilando” per mancanza delle vigilanza degli studenti, non è da sottovalutare, ma poco ci azzecca il fatto di imporre l’obbligo al docente di vigilare gli studenti all’assemblea studentesca perché questo è previsto dall’art.2048 del codice civile.
Le cose non stanno affatto così e il codice civile non obbliga i docenti a vigilare gli studenti in un momento in cui il dirigente scolastico concede l’assemblea di Istituto. Altra cosa è invece l’obbligo dell’Istituzione scolastica a creare, durante le assemblee studentesche, le condizioni di sicurezza e vigilanza, utilizzando i collaboratori scolastici e i “docenti volontari”.
Lasciando perdere il codice civile e le sue forzate intepretazioni, possiamo dire che, in tempo di covid, è stato sperimentato anche l’opportunità di svolgere le assemblee studentesche su piattaforme online in modo da evitare assembramenti e pericoli per l’incolumità degli studenti. Questo modello di assemblea a distanza potrebbe essere un modo per garantire, in sicurezza e senza obblighi forzosi contra legem, l’attività democratica delle assemble di Istituto.
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