Ho letto il lungo articolo della prof.ssa Antonella Mongiardo, che ha sostanzialmente riportato le norme e i chiarimenti forniti dal Ministero, con encomiabile lavoro certosino, ma considerato che alla fine restano dubbi e perplessità, desidero fornire anch’io un mio contributo che mi auguro possa eliminare qualsiasi incertezza ancora esistente.
Per comprendere pienamente la ratio di una norma bisogna riferirsi ad aspetti spesso trascurati:
Ora non bisogna dimenticare che la norma è stata emanata dopo il ’68, che vide il sorgere di un movimento di contestazione giovanile contro l’autoritarismo, in nome della partecipazione democratica alla vita della scuola, che vide come riferimento principale di pensiero Marcuse, Sartre e Fromm, e che si sviluppò pure in Italia con le degenerazioni che conosciamo.Mi sembra opportuno richiamare il 6 politico, gli esami di gruppo, le occupazioni delle scuole e università, gli sberleffi ai docenti ecc…
Allora sorse l’esigenza di provvedere, con disposizioni di legge, per un riordino dell’organizzazione scolastica ,non trascurando le richieste di democratizzazione della scuola del movimento giovanile.
Pertanto, preceduti dalla Legge Delega 30 luglio 1973 n. 477, vengono emanati i decreti delegati, fra cui il DPR 416/1974 che prevede, fra l’altro, l’assemblea d’istituto degli alunni.
Con esso, che intendeva, fra l’altro, far rientrare all’interno della legalità la protesta giovanile, si dispose:
– che i giovani, piaccia o non piaccia, avrebbero avuto la piena disponibilità dei locali della scuola, per un’assemblea mensile, di contenuto sostanzialmente culturale, la cui organizzazione, compresa la vigilanza, era di loro competenza.
Le modalità di svolgimento avrebbero trovato riscontro in un regolamento elaborato dagli stessi giovani e che sarebbe stato approvato dal Consiglio di Istituto solo per eventuali difformità di legge, ma non intaccando la piena gestione, compresa l’attività di vigilanza.
Ecco perché i docenti non solo non hanno il dovere di vigilare, ma commettono sostanzialmente un illecito se si sostituiscono agli alunni in tale compito.
Il dirigente scolastico deve prendere coscienza di ciò e fare in modo che ne siano consapevoli anche i genitori.
L’assemblea mensile, anche per classi parallele per inidoneità dei locali ,sottostà a questa norma che, colta nel modo giusto è chiara e non presenta alcun dubbio.
Non si deve pendere alcuna presenza, anche se l’assemblea inizia la seconda ora e non si può fare lezione se ha termine prima della fine della giornata scolastica.
I giovani vanno a casa, anche quando per accertati disordini o altre legittimità, viene sciolta dal dirigente scolastico che ha il compito di vigilanza solo per questo aspetto. Paradossalmente si può affermare che l’unica vigilanza spetta al dirigente scolastico.
Si ribadisce che il dirigente deve far si che i genitori prendano atto di ciò e che che nel giorno dell’assemblea, per legge, non ci saranno lezioni, anche quando l’assemblea si svolge par classi parallele.
I docenti non devono prendere presenze degli alunni in alcun modo, non possono essere obbligati a partecipare all’assemblea e se non sono previste altre attività, deliberate dal Collegio dei docenti, non possono essere obbligati a sostare nella scuola.
Hanno però il dovere di chiarire agli alunni il significato educativo dell’assemblea d’istituto durante la loro attività d’insegnamento, per evitare che si riduca in un giorno di vacanza.
Ci sarebbe da dire altro, ma mi limito a quanto necessario per chiarire la questione.
Sempre disponibile a fornire ulteriori chiarimenti.
Giovanni Torrisi
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