
Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?
A questa domanda ha risposto l’ARAN con Orientamento applicativo CIRS128 del 17/02/2025.
Solo all’inizio o al termine delle attività didattiche
A riguardo, il comma 4 dell’articolo 31 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 stabilisce che le assemblee che si svolgono durante l’orario di lezione devono tenersi all’inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola coinvolta.
Durata massima 2 ore
Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo prevede che ogni assemblea possa durare al massimo due ore, se organizzata a livello di singolo istituto scolastico o educativo all’interno dello stesso comune.
Questa regolamentazione ha lo scopo di evitare interruzioni eccessive del servizio scolastico, che potrebbero avere conseguenze sull’organizzazione didattica, sugli studenti e sulle loro famiglie.
Pertanto, le assemblee possono essere convocate una sola volta al giorno, per una durata massima di due ore, e devono svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario scolastico.
Può partecipare anche chi non è in servizio
Tuttavia, possono partecipare anche i dipendenti che, durante l’orario dell’assemblea, non sono in servizio, ad esempio perché il loro turno inizia successivamente. Per questi lavoratori, le ore di assemblea che non coincidono con il loro orario di lavoro non richiedono la richiesta di un permesso specifico.