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Assemblea studentesca, i prof non hanno obblighi di vigilanza e il codice civile è citato senza senso

Da qualche anno esiste la querelle che contrappone chi pensa che i docenti abbiano l’obbligo di fare vigilanza ai propri alunni, quando il dirigente scolastico di una scuola secondaria di II grado concede l’assemblea di Istituto, e invece coloro che sostengono che con la concessione dell’assemblea studentesca si interrompe l’attività didattica e non esistono obblighi del docente a vigilare l’attività assembleare. Alcuni dirigenti scolastici citano, per responsabilizzare i docenti ad un’attenta sorveglianza durante le assemblee studentesche, il codice di procedura civile.

Assemblee e Testo Unico della scuola

Secondo la legge i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.

Ai sensi del comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 è disposto che: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.

Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.

C’è da dire che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza.

Vigilanza e codice civile

Bisogna sapere che la vigilanza degli studenti non è un qualcosa che coinvolge solo i docenti, ma è un atto di responsabilità che coinvolge tutta la scuola. La vigilanza sugli alunni è un qualcosa di molto importante che vede coinvolti tutti gli attori di una scuola, a partire dal dirigente scolastico, coinvolgendo ovviamente tutto lo staff di direzione, i docenti tutti e anche, ovviamente, i collaboratori scolastici, le norme sulla vigilanza degli studenti sono norme relative alla natura giuridicaall’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, si va dal contratto di lavoro del personale scolastico, al Testo unico D.Lgs.297/94 e 165/2001; DPR n. 275/99, si passa per le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori. Per cui il tema sollevato da molti dirigenti scolastici, timorosi del fatto che durante un’assemblea studentesca possa accadere qualcosa che coinvolga la scuola nella “culpa in vigilando” per mancanza delle vigilanza degli studenti, non è da sottovalutare, ma poco ci azzecca il fatto di imporre l’obbligo al docente di vigilare gli studenti all’assemblea studentesca perché questo è previsto dall’art.2048 del codice civile.

Le cose non stanno affatto così e il codice civile non obbliga i docenti a vigilare gli studenti in un momento in cui il dirigente scolastico concede l’assemblea di Istituto. Altra cosa è invece l’obbligo dell’Istituzione scolastica a creare, durante le assemblee studentesche, le condizioni di sicurezza e vigilanza, utilizzando i collaboratori scolastici e i “docenti volontari”.

Lasciando perdere il codice civile e le sue forzate intepretazioni, possiamo dire che, in tempo di covid, è stato sperimentato anche l’opportunità di svolgere le assemblee studentesche su piattaforme online in modo da evitare assembramenti e pericoli per l’incolumità degli studenti. Questo modello di assemblea a distanza potrebbe essere un modo per garantire, in sicurezza e senza obblighi forzosi contra legem, l’attività democratica delle assemble di Istituto.

Lucio Ficara

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