Se si guarda in giro sul web, nei siti di alcune scuole, troviamo circolari riferite alle assemblee d’Istituto studentesche in cui si obbligano i docenti a vigilare sull’assemblea. Un Ds ad esempio in una circolare scrive: “ai docenti in servizio sono affidati compiti di vigilanza coadiuvati dai collaboratori scolastici. Invito, quindi, tutti i docenti in servizio a recarsi nella palestra della scuola per assolvere il disposto su richiamato”. Un’altra dirigente scolastica reggente, scrive nella circolare che ha per oggetto l’assemblea: “ i docenti impegnati nelle ore destinate all’assemblea sono chiamati a potenziare il controllo e la vigilanza rispettando ognuno il proprio orario di servizio”.
Ma sono normativamente corrette circolare del genere? Pare proprio che il testo unico dica il contrario: nessun obbligo di vigilanza è dovuto dai docenti, quando gli alunni sono impegnati in assemblea d’Istituto. Per essere precisi riportiamo il comma 8 dell’art.13 del dlgs 297/94, dove si evidenzia che gli insegnanti non hanno obbligo di vigilanza degli alunni impegnati in assemblea d’Istituto.
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Infatti in tale comma 8 è scritto: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Il fatto che si usi il verbo possono e non devono e che si ribadisca che l’assistenza deve nascere volontariamente da un desiderio del docente, non lascia spazi interpretativi.
Quindi non esistono obblighi di vigilanza che possono essere imposti dal dirigente scolastico, che se li imponesse violerebbe la legge. Ma c’è di più. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi avendo fatto l’appello, questo si che è un obbligo di servizio, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo, come già detto, obblighi di vigilanza.
A dirlo è una sentenza del Tribunale Cagliari a cui si sono rivolti dei docenti sardi che venivano obbligati dal dirigente scolastico a rispettare l’orario di servizio all’interno dei locali scolastici. La sentenza depositata il 25 settembre 2007, mette in evidenza che nelle giornate di assemblea d’Istituto gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l’obbligo di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica. Inoltre il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze.
Ad onore del vero esistono anche tanti bravi dirigenti scolastici, rispettosi della legge e delle norme, che non obbligano, con circolari illegittime, l’insegnante alla vigilanza e nemmeno al rispetto del proprio orario di servizio.
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