Nel testo unico si evince che l’assemblea d’Istituto non è un obbligo per lo studente, che potrebbe tranquillamente non parteciparvi e decidere di seguire il regolare orario scolastico. In quel caso se un gruppo di studenti di una data classe, decidesse di non riunirsi in assemblea con il resto dei compagni di classe e di scuola, il docente di quella classe sarebbe obbligato a svolgere il suo orario di servizio regolarmente. L’obbligo del docente è quello di svolgere le attività didattiche in classe non di seguire e assistere gli alunni in assemblea. Questo dice la legge e questo sostiene anche il giudice del lavoro di Cagliari. É del tutto ovvio che il docente deve controllare che tutti gli studenti delle sue classi hanno aderito all’assemblea. Proprio per tale motivo è obbligatorio per il docente della prima ora di lezione fare l’appello e verificare chi aderisce all’assemblea. Una volta che gli alunni hanno raggiunto il luogo assembleare e si è avviata l’assemblea, la funzione del docente in termini di legge è terminata, nessuna responsabilità può essere imposta, nemmeno attraverso regolamenti d’Istituto che andrebbero a contrastare l’art.13 comma 8 del d.lgs 297/94.
Certo che, proprio per tali norme, i dirigenti scolastici si trovano con il gravoso problema di garantire la vigilanza durante gli eventi assembleari. In molte scuole durante le assemblee d’Istituto i dirigenti scolastici programmano attività dipartimentali, ma non obbligano i docenti a vigilare, in quanto è ormai risaputo che non esiste obbligo di vigilanza, almeno che questa non venga offerta volontariamente. È anche vero che, esistono delle note ministeriali, in cui si sostiene che l’istituzione scolastica, durante l’assemblea d’Istituto, ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.
Questa nota non si spinge oltre una semplice rilevazione e non parla di vigilanza. La rilevazione è un atto dovuto dell’Istituzione scolastica, in ragione del fatto che l’adesione all’Assemblea d’Istituto non è un obbligo per gli studenti, che quindi potrebbero rinunciarvi ed avere il diritto di fare regolarmente lezione. In buona sostanza alla domanda: “ i docenti sono professori o vigili?”, bisognerebbe rispondere senza dubbio che sono professori che conoscono bene quali sono i propri doveri quali i propri diritti.
Tuttavia buon senso vuole che, i docenti stiano a scuola secondo l’orario di servizio, finché l’assemblea non è terminata e registrino le presenze e le assenze degli allievi. L’attività svolta in assemblea d’istituto è al pari dei viaggi d’Istruzione o delle visite guidate, una giornata di scuola che rientra negli almeno 200 giorni per rendere valido l’anno scolastico, resta il fatto che nessun dirigente scolastico potrebbe obbligare il docente a fare una uscita guidata, a fare un viaggio d’istruzione e a seguire un’assemblea d’Istituto. Almeno per adesso questo dice la legge e le norme di legislazione scolastica. E per la vigilanza delle assemblee d’Istituto? Ci dovrà pensare il Ds con il suo staff di direzione, senza abusare di norme che non esistono.