In tempi di “Buona Scuola” e di “presidi sceriffo” bisognerebbe stare attenti al rispetto rigoroso della normativa scolastica ed evitare di pubblicare stravaganti circolari che impongono per i docenti doveri non contemplati dalla legge.
È il caso di una Ds di una scuola calabrese, contestata per avere emanato una circolare in cui viene mal interpretata una parte di un articolo di legge. In buona sostanza la dirigente scolastica sostiene che per effetto del comma 8 art.13 del decreto legislativo 297/94 , i docenti sono tenuti a copertura dell’orario personale a rimanere a disposizione nei locali della scuola. In tale circolare, pubblicata sul sito internet della scuola è anche scritto che i docenti, a seconda dell’orario di servizio, svolgeranno, durante le ore di assemblea d’Istituto, compiti di vigilanza e assistenza.
Si tratta secondo noi di un’interpretazione sbagliata della norma. Ricordiamo invece che per legge i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto l’orario di servizio personale. Infatti il comma 8 art.13 del Testo Unico dispone che “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
In tale comma si utilizza il verbo “possono assistere” e non “devono assistere” ed inoltre è ribadito che l’assistenza scaturisce da un libero e spontaneo “desiderio” del docente. In tale comma non è ovviamente menzionata la parola vigilanza. Inoltre la dirigente scolastica che ha emanato la stravagante circolare dovrebbe sapere che l’assemblea d’Istituto interrompe di fatto l’attività didattica e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale prevista dal piamo delle attività, a permanere a scuola a disposizione non si capisce di cosa e di chi. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi avendo fatto l’appello, questo si che è un obbligo di servizio, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo, come già detto, obblighi di vigilanza.
A dirlo è una sentenza del Tribunale Cagliari a cui si sono rivolti dei docenti sardi che venivano obbligati dal dirigente scolastico a rispettare l’orario di servizio all’interno dei locali scolastici. La sentenza depositata il 25 settembre 2007, mette in evidenza che nelle giornate di assemblea d’Istituto gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l’obbligo di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica. Inoltre il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze.
É utile sapere che c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato la n. 173/87 in cui viene evidenziato che “non è ipotizzabile l’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate”. In sostanza il Consiglio di Stato sentenzia che se c’è l’interruzione delle attività didattiche, come capita durante l’estate, ma anche per allerta meteo o per le assemblee studentesche, non è pensabile pretendere la presenza dei docenti nei locali della scuola in assenza di attività collegiali programmate.
Forse la dirigente in questione e tutti quei dirigenti scolastici che scrivono certe circolari, dovrebbero informarsi bene sulla normativa vigente in caso di concessione di assemblee d’Istituto soprattutto ora che siamo nell’era della buona scuola e dei presidi sceriffo.