Anche durante il periodo di didattica a distanza, gli studenti delle scuole secondarie di II grado hanno diritto alle assemblee di classe e di Istituto. Bisogna specificare che i docenti possono decidere liberamente se partecipare o meno alle attività di assembela degli studenti, per cui il Dirigente scolastico non può obbligare gli insegnanti a turni di vigilanza durante le assemblee studentesche.
In un Istituto di Istruzione Superiore della Calabria sulla chat WhatsApp della scuola compare un avviso, scritto da un’ Assistente Amministrativa che ha il sapore dell’ordine di servizio: “Si comunica che l’assemblea di Istituto richiesta dagli studenti dell’IIS XXXXXXXX è autorizzata dal DS. I docenti in orario devono partecipare per visionare il regolare svolgimento dell’assemblea”.
Si tratta di una richiesta impropria per la forma di comunicazione, per il contenuto illegittimo della richiesta e anche per il ruolo della persona che l’ha firmata. Gli assistenti amministrativi non hanno potere di impartire ordini di servizio, per cui si tratta di una comunicazione che non ha alcun valore di legittimità.
Il diritto degli studenti delle scuole secondarie di II grado di potersi riunire in assemblea di Istituto è stato introdotto dall’art. 43 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974. Questa norma è entrata anche nel Testo Unico delle leggi scolastiche, ovvero il d.lgs. n. 297/94, precisamente negli articoli 12, 13 e 14. In particolar modo al comma 8, dell’art.13 del d.lgs. 297/94 è specificato che all’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.
Quindi per quanto previsto dalla legge, i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.
Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.
C’è da dire che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola o a restare collegati a distanza fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto regolarmente l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola o scollegarsi dalla piattaforma della DDI essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza.
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