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Assemblee di istituto e sorveglianza: alcune riflessioni

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Alla redazione di Tecnica della scuola

Sono dirigente scolastica e ho appena letto un articolo in cui Lucio Ficara bacchetta la DS che ha mandato una circolare per la sorveglianza durante l’assemblea di Istituto degli studenti, da parte dei Docenti.

Si continua a ricordare ai Docenti come non siano tenuti a sorvegliare gli alunni, e come siano invece autorizzati ad andare a fare le loro commissioni anziché lavorare.

Sono davvero basita che si insista con questa vecchia storia, risalente ai Decreti delegati, quando, dopo quaranta anni, sono cambiati gli alunni ed è cambiato l’atteggiamento dei ragazzi nelle assemblee di istituto.

Come per tutte le altre occasioni (anche le assemblee di classe) se vogliamo che questi diventino momenti formativi, in cui gli studenti imparano il significato di partecipazione democratica, è necessario che siano seguiti dagli adulti.

La vicenda ultima di Pistoia, con la ragazza che porta l’alcol e si ubriaca, e i suoi compagni che la deridono, non è che l’estrema conseguenza della disattenzione educativa degli adulti.

Se davvero l’assemblea di Istituto fosse una sorta di zona franca, di assoluta libertà degli alunni, non si vede perché quegli stessi studenti dovrebbero essere puniti per atti di bullismo.

Dobbiamo insegnare ai ragazzi come si diventa cittadini consapevoli, e non lasciarli a loro stessi, e per far questo occorre che le loro assemblee abbiano significato, sia nella scelta degli argomenti all’ordine del giorno, sia nella cura della scelta degli esperti esterni, sia nella sorveglianza del corretto svolgimento.

Dal punto di vista normativo, ricordo:

le scuole devono dotarsi di un Regolamento interno; se questo, approvato dal Consiglio di Istituto (non Collegio docenti, come erroneamente da voi indicato), riporta che la sorveglianza non viene meno durante le assemblee di istituto, i docenti hanno l’obbligo di sorveglianza.

Art, 14 del Testo unico, c. 5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. Si tratta di un obbligo in capo al DS; l’assemblea può essere interrotta se la conduzione non è corretta: come si può assolvere a questo, se non c’è nessuno che sorveglia l’andamento? Si pensa che il DS assista a tutta l’assemblea? Oppure che gli studenti siano in grado di farlo?

Interrompere la seduta che si svolge in maniera non ordinata significa rimandare tutti in classe; come si fa se i docenti non sono a scuola?

Sull’obbligo di sorveglianza, in caso di danni riportati da qualche alunno per qualunque motivo, i giudici hanno già assegnato la responsabilità al dirigente scolastico. Il Codice civile, all’art. 2048 recita: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.”

La disciplina sulle assemblee studentesche deve essere pertanto coordinata con quella relativa all’obbligo di vigilanza gravante sul personale docente, che trova il suo fondamento nell’art. 2048 del Codice Civile.

Anna Rita Borelli

La risposta dell’articolista

Rispetto al punto di vista espresso dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Anna Rita Borelli nella sua lettera, ho da fare alcune riflessione di carattere oggettivo.

Non bacchetto la Dirigente scolastica perché non è il mio compito farlo.

L’articolo è di tipo tecnico e nasce su richiesta di alcuni docenti che chiedono se sia normativamente corretto obbligare il docente alla sorveglianza degli studenti durante la loro assemblea di Istituto.

Non si tratta di una vecchia storia risalente ai Decreti delegati, ma, in assenza di nuove leggi e di una riscrittura del Testo Unico della scuola, si tratta di norma che nasce con i decreti delegati del 1974, ma si rafforza con il d.lgs.297/94 e in particolare con l’art.13 e 14 del Testo Unico della scuola.

Se gli studenti agiscono contro il regolamento delle assemblee di Istituto, il Dirigente ha potere di intervento.

Il codice di procedura civile all’art.2048 che recita “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”, non è applicabile ai docenti nei momenti in cui i propri studenti sono in Assemblea di Istituto, proprio per il fatto che all’assemblea “possono assistere” (comma 8 art.13 d.lgs.297/94) i docenti che lo “desiderano”. Per cui logica vuole che, se un docente non desidera assistere all’assemblea di Istituto, la legge non lo obbliga al servizio di sorveglianza e nemmeno alla presenza di assistenza.

Un regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto (non mi risulta che io abbia indicato un organo collegiale nel mio ultimo articolo) non può imporre un obbligo che la legge stessa lascia al docente come una libera scelta. Il legislatore, come si evince da numerose sentenze dei Tribunali del lavoro, ha inteso dare al docente la libertà di non assistere alle assemblee studentesche, per cui è illegittima la circolare della DS perché impone un servizio che non esiste nemmeno come riferimento contrattuale.

Il docente svolge il suo servizio obbligatorio nelle fasi di insegnamento e nelle fasi riferibili alle attività funzionali all’insegnamento, inoltre ha l’obbligo di stare in classe 5 minuti prima dell’avvio giornaliero delle lezioni e di assistere gli studenti durante l’uscita da scuola. L’obbligo dello svolgimento degli scrutini e di svolgere tutte le mansioni individuali tipiche della professione docente.

Se il Dirigente scolastico decide di concedere un’assemblea studentesca, interrompendo le attività di insegnamento, l’attività lavorativa del docente cessa e anche la responsabilità dell’art.2048 del c.p.c. non è più, in tal caso, a carico del docente, ma soltanto del Dirigente Scolastico che ha la possibilità di avvalersi di collaborazioni fino al 10% dell’organico dell’autonomia.

Questa è la norma vigente, non entro nel merito per dire se è giusta o sbagliata, come non dico se è giusto o sbagliato concedere le assemblee di Istituto, io mi limito a studiare la norma vigente e a rispondere, leggi alla mano e sentenze alla mano, ai lettori che ci scrivono.

Se la Ds Prof.ssa Anna Rita Borelli reputa che le leggi dicono il contrario di quanto da me scritto, citi le fonti normative, ma eviti di parlare di “vecchia storia” e di “cambiamento”, eviti di citare l’art.2048 del codice civile perché si riferisce solo ai momenti in cui il docente opera in base agli obblighi di legge e non certo quando è dispensato dall’obbligo di vigilanza.

La DS Prof.ssa Anna Rita Borelli, invece di obiettare sui nostri articoli senza per altro citare norme, leggi o sentenze, chieda al Ministro Bussetti, che sta lavorando sulla riscrittura del Testo Unico, di introdurre l’obbligo dei docenti alla vigilanza durante le assemblee studentesche.

Lucio Ficara