L’ARAN è recentemente intervenuta con un orientamento applicativo riguardante le assemblee sindacali a scuola.
In particolare, ha espresso il proprio parere circa la possibilità di indire, nella stessa giornata, a livello di istituzione scolastica e in orario di servizio, due distinte assemblee sindacali (ciascuna della durata di due ore e in orari diversi), una rivolta al personale docente e l’altra al personale ATA.
Di seguito la risposta dell’ARAN:
L’art. 23, comma 4 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 prevede che “le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico”.
Conseguentemente, la sopra riportata disposizione contrattuale consente lo svolgimento di due distinte assemblee sindacali, anche nella stessa giornata, in quanto rivolte a personale differente. L’assemblea rivolta al personale docente dovrà tenersi all’inizio o al termine delle attività didattiche mentre quella rivolta al personale ATA potrà svolgersi anche in orario diverso.
Sotto tale profilo si evidenzia che per l’assemblea in cui è coinvolto il personale docente il dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che dovrebbe prestare regolare servizio, mentre per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, il dirigente scolastico, qualora la partecipazione sia totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale (art. 23, comma 9, CCNL 19 aprile 2018).
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