I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
A stabilirlo è l’art. 31 del CCNL 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, dedicato appunto alle assemblee sindacali.
L’art. 31, comma 2, prevede che in ogni scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
Il successivo comma 4 dispone che le assemblee che coincidono con l’orario di lezione debbano svolgersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea.
Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
Ai sensi del comma 6, ogni assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa.
La durata massima delle assemblee territoriali è invece definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
Il comma 9 indica le procedure di competenza del dirigente scolastico.
Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, il DS sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio.
Invece, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
Il CCNL 2019/2021 prevede inoltre che non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
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