Fra i diritti del personale della scuola rientra la possibilità di partecipare,durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee sindacali per il personale scolastico possono essere richieste in ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) e per non più di due assemblee al mese:
• dai sindacati più rappresentativi, singolarmente o congiuntamente;
• dalla RSU nel suo complesso;
• dai sindacati insieme alla RSU.
Le assemblee, se interessano una singola scuola devono avere una durata massima di due ore.
Se interessano il personale docente e sono coincidenti con l’orario di lezione, devono svolgersi all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere, mentre per il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio del servizio scolastico.
I tempi della durata delle assemblee territoriali, che interessano più scuole, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali richiedenti almeno 6 giorni prima, attraverso una comunicazione scritta, e-mail o pec, ai dirigenti scolastici delle scuole i quali hanno il compito di affiggerla nello stesso giorno in cui è pervenuta, sia all’albo sia nel sito dell’istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno.
Il dirigente scolastico, Contestualmente all’affissione all’albo, invierà una circolare interna, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea, al personale interessato, al fine di raccogliere le dichiarazioni individuale di partecipazione espresse in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo delle 10 ore spettanti a livello individuale ed è irrevocabile.
Il dirigente scolastico per le assemblee
• in cui è coinvolto il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
• in cui è coinvolto il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
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