I Dirigenti scolastici di alcune scuole impongono ai docenti, durante le assemblee studentesche, l’ordine di servizio della permanenza a scuola secondo il proprio orario di servizio e l’obbligo di vigilanza per l’intera durata dell’assemblea di Istituto.
Secondo la legge i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.
Ai sensi del comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 è disposto che: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.
C’è da dire che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza.
Se non esiste l’obbligo da parte del Ds di imporre la presenza del docente durante le ore di assemblea di Istituto, nessuno impedisce al Dirigente scolastico di proporre ai docenti che lo volessero, un compenso da stabilire in sede di contrattazione di Istituto per retribuire i docenti disponibili a fare vigilanza durante le assemblee studentesche. Il Dirigente scolastico potrebbe avvalersi anche dei propri collaboratori dello staff di direzione per affidargli i compiti di vigilanza durante le giornate in cui viene concessa l’assemblea di Istituto.
La sentenza del tribunale di Cagliari depositata il 25 settembre 2007, mette in evidenza che nelle giornate di assemblea d’Istituto gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l’obbligo di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica. Il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze. É utile sapere che c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato la n. 173/87 in cui viene evidenziato che “non è ipotizzabile l’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate”. In sostanza il Consiglio di Stato sentenzia che se c’è l’interruzione delle attività didattiche, come capita durante l’estate, ma anche per le assemblee studentesche, non è pensabile pretendere la presenza dei docenti nei locali della scuola in assenza di attività collegiali programmate.
Ai Dirigenti scolastici che sostengono che i docenti hanno l’obbligo di sorveglianza perché devono ottemperare all’Art.2048 del c.p.c., rispondiamo che se il Ds decide di concedere un’assemblea studentesca, interrompendo le attività di insegnamento, l’attività lavorativa del docente cessa e anche la responsabilità dell’art.2048 del c.p.c. non è più, in tal caso, a carico del docente, ma soltanto del Dirigente Scolastico che ha la possibilità di avvalersi di collaborazioni fino al 10% dell’organico dell’autonomia per disporre tutta la vigilanza che desidera.
Un regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto (non mi risulta che io abbia indicato un organo collegiale nel mio ultimo articolo) non può imporre un obbligo che la legge stessa lascia al docente come una libera scelta. Il legislatore, come si evince da numerose sentenze dei Tribunali del lavoro, ha inteso dare al docente la libertà di non assistere alle assemblee studentesche, per cui è illegittima la circolare della DS perché impone un servizio che non esiste nemmeno come riferimento contrattuale.
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