È utile sapere che la concessione di un’assemblea studentesca determina, nella fase del suo svolgimento, l’interruzione dell’attività didattica e di conseguenza c’è anche l’interruzione degli obblighi del regolare servizio dei docenti. Prima di ogni assemblea di Istituto deve essere comunque garantito l’appello di presenza degli alunni e l’annotazione sul registro, oltre delle assenze degli studenti, dello svolgimento dell’assemblea con puntualizzazione dell’orario e dei locali in cui l’assemblea viene svolta.
Secondo il dispositivo legislativo del Testo Unico della scuola, i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.
Ai sensi del comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 è disposto che: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.
È necessario specificare che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe, di fatto, la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. La permanenza nei pressi della scuola sarebbe dovuta e necessaria, se nel regolamento di Istituto per le assemblee studentesche fosse prevista la ripresa delle attività in caso di interruzione dell’assemblea da parte del dirigente scolastico. In tal caso i docenti sarebbero obbligati a riprendere il loro regolare orario di servizio.
Per quanto attiene lo svolgimento dell’assemblea, il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza e vigilanza.
Alcuni dirigenti scolastici, in apposite circolari interne, sostenendo che la legge del Testo Unico è obsoleta e quindi non corrispondente all’attualità, ritengono che per l’art.2048 del codice civile, il docente abbia l’obbligo a vigilare gli studenti fino a che non escono da scuola e quindi anche durante l’assemblea di Istituto.
Le norme sulla vigilanza degli studenti sono norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, si va dal contratto di lavoro del personale scolastico, al Testo unico D.Lgs.297/94 e 165/2001; DPR n. 275/99, si passa per le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori. Per cui il tema sollevato da molti dirigenti scolastici, timorosi del fatto che durante un’assemblea studentesca possa accadere qualcosa che coinvolga la scuola nella “culpa in vigilando” per mancanza delle vigilanza degli studenti, non è da sottovalutare, ma poco ci azzecca il fatto di imporre l’obbligo al docente di vigilare gli studenti all’assemblea studentesca perché questo è previsto dall’art.2048 del codice civile. Bisogna specificare che l’assemblea di Istituto interrompendo l’attività didattica, solleva il docente dalle sue responsabilità civili di obbligo di vigilanza degli studenti. Tali obblighi esistono solamente durante l’attività didattica che il docente svolge e non possono continuare anche dopo il regolare orario di servizio. Per cui la responsabilità di quello che accade durante un’assemblea di istituto non è certamente del docente, ma piuttosto degli operatori scolastici, come i collaboratori, che non interrompono la loro attività lavorativa.
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