La concessione da parte del dirigente scolastico dell’Assemblea di Istituto, interrompe l’attività didattica e consente ai docenti di scegliere, se lo desiderano, di assistere all’assemblea oppure di dedicarsi ad altre attività, come per esempio la preparazione di prove di verifica, la correzione delle verifiche o, per esempio, la preparazione delle lezioni. Quello che è assolutamente certo, per disposizione legislativa, la possibilità del docente di assistere o non assistere all’assemblea studentesca.
Dispositivo di legge su assemblee studentesche
Il d.lgs.297/94, ovvero il Testo Unico della scuola, all’art.13 si occupa delle assemblee studentesche della scuola secondaria di II grado. Come specificato dall’art.13 del d.lgs.297/94, le assemblee possono essere di Istituto o di classe, ne aspettano una al mese nel limite di 4 ore di lezione per quelle di Istituto e di due ore di lezione per quelle di classe.
Il comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola così recita: “
Il comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola così recita: “Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino“.
Quindi appare più che evidente, non controvertibile da disposizioni dirigenziali o di regolamento di Istituto, la non obbligatorietà del docente, durante l’orario di insegnamento ( interrotto dalla concessione dell’assemblea) alla presenza in assemblea di Istituto o di classe. Il docente, come spiegato dal comma 8 della suddetta norma legislativa, solo se lo desidera potrà assistere all’assemblea, altrimenti potrà liberamente dedicarsi ad altro.
Vigilanza e codice civile
Bisogna sapere che la vigilanza degli studenti non è un qualcosa che coinvolge solo i docenti, ma è un atto di responsabilità che coinvolge tutta la scuola. La vigilanza sugli alunni è un qualcosa di molto importante che vede coinvolti tutti gli attori di una scuola, a partire dal dirigente scolastico, coinvolgendo ovviamente tutto lo staff di direzione, i docenti tutti e anche, ovviamente, i collaboratori scolastici, le norme sulla vigilanza degli studenti sono norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, si va dal contratto di lavoro del personale scolastico, al Testo unico D.Lgs.297/94 e 165/2001; DPR n. 275/99, si passa per le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori. Per cui il tema sollevato da molti dirigenti scolastici, timorosi del fatto che durante un’assemblea studentesca possa accadere qualcosa che coinvolga la scuola nella “culpa in vigilando” per mancanza delle vigilanza degli studenti, non è da sottovalutare, ma poco ci azzecca il fatto di imporre l’obbligo al docente di vigilare gli studenti all’assemblea studentesca perché questo è previsto dall’art.2048 del codice civile.
Le cose non stanno affatto così e il codice civile non obbliga i docenti a vigilare gli studenti in un momento in cui il dirigente scolastico concede l’assemblea di Istituto. Altra cosa è invece l’obbligo dell’Istituzione scolastica a creare, durante le assemblee studentesche, le condizioni di sicurezza e vigilanza, utilizzando i collaboratori scolastici e i “docenti volontari”.
Orientamento giurisprudenziale è chiaro
La giurisprudenza sul fatto che i docenti non abbiano obbligo di assistere alle assemblee studentesche e che quindi non possono ricevere ordine di servizio di vigilanza per lo svolgimento di tali assemblee, appare chiarissima e ben consolidata.
A tal propostio citiamo la sentenza n. 1179 del Tribunale di Cagliari del 29 maggio 2007. In tale sentenza il giudice specifica: “insussistente in capo ai docenti l’obbligo di presenziare alle assemblee studentesche d’istituto, fermo restando l’obbligo di rilevazione delle presenze e delle assenze all’inizio della prima ora della mattina a cura dei docenti in servizio in tale orario in ciascuna classe”.
Tale sentenza, nella sua massima chiarezza ha dato ragione ai docenti e torto al dirigente scolastico che imponeva la vigilanza dei docenti, inoltre è necessario sottolineare che la sentenza del Tribunale di Cagliari non ha visto opposizione da parte del Ministero, ed è passata in giudicato.
Questa interpretazione giurisprudenziale trova piena conferma in sentenze successive come quella del Tribunale di Avezzano, che con sentenza n. 431 del 07 giugno 2011, confermata in secondo grado dalla Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 129/2013. In buona sostanza i dirigenti scolastici che impongono la vigilanza durante le assemblee studentesche, sollevando questioni di codice civile, trovano una chiara opposizione da parte dei Tribunali che sostengono proprio il contrario.