Alcuni Dirigenti scolastici, non applicando la normativa di riferimento, obbligano i docenti a permanere a scuola durante le assemblee studentesche. Si tratta di un ordine di servizio illegittimo che addossa ai professori responsabilità di vigilanza non dovute.
Alcuni Dirigenti scolastici emanano, per quanto riguarda la convocazione dell’assemblee di Istituto degli studenti, circolari del seguente tenore: “Il giorno XX/XX/2018 si svolgerà, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, l’assemblea di Istituto degli studenti. L’assemblea si svolgerà secondo il seguente piano organizzativo, concordato con i richiedenti: XXXXXXXXX .
I docenti svolgeranno la vigilanza degli alunni secondo il proprio orario di servizio. Inoltre i docenti in servizio e i collaboratori scolastici assicureranno un’attenta vigilanza e porranno particolare cura nel prevenire situazioni di rischio.
Alla fine dell’assemblea gli studenti faranno rientro nelle proprie aule per partecipare al contrappello”.
È utile sapere che il tipo di circolare suddetta è illegittima. Secondo la legge i docenti non sono obbligati ad assistere e vigilare all’assemblea d’Istituto e non sono nemmeno obbligati a permanere nei locali dell’Istituto per tutto il loro orario di servizio.
Ai sensi del comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 è disposto che: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.
C’è da dire che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di vigilanza.
La sentenza del tribunale di Cagliari depositata il 25 settembre 2007, mette in evidenza che nelle giornate di assemblea d’Istituto gli insegnanti della prima ora di lezione hanno l’obbligo di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l’inizio dell’assemblea coincida con l’orario iniziale della giornata scolastica. Il Giudice ha riconosciuto corretto il comportamento del docente che non si presenta a scuola, in occasione delle assemblee, nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze.
É utile sapere che c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato la n. 173/87 in cui viene evidenziato che “non è ipotizzabile l’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate”. In sostanza il Consiglio di Stato sentenzia che se c’è l’interruzione delle attività didattiche, come capita durante l’estate, ma anche per le assemblee studentesche, non è pensabile pretendere la presenza dei docenti nei locali della scuola in assenza di attività collegiali programmate.
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