Com’è noto, può accadere che l’Amministrazione decida di sottoporre a visita medica collegiale un proprio dipendente, al fine di verificarne l’idoneità psico-fisica.
Il dipendente ha pertanto l’onere di recarsi presso la competente commissione, eventualmente assistito da un medico di fiducia.
Potrebbe ovviamente verificarsi che il dipendente sia impossibilitato a recarsi nel giorno e nell’ora indicati, a causa – per esempio- di problemi di salute.
In questo caso, la visita prevista potrà essere rinviata.
Cosa accade se il dipendente rifiuta di sottoporsi alla visita?
E’ questo il caso affrontato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 40406/2021.
Una docente, assunta in prova, per svariati anni non aveva prestato il periodo minimo di servizio (si trattava allora di almeno 180 giorni).
In questi casi, la normativa prevede la possibilità di ripetere la prova.
L’Amministrazione però – visto che tale situazione si protraeva da anni- aveva disposto la convocazione della dipendente per la visita collegiale per ben tre volte, senza che la medesima si fosse mai presentata, né avesse dimostrato l’impossibilità di comparire.
La normativa di riferimento (il DPR n. 171/2011) effettivamente prevede che l’accertamento dell’idoneità psico-fisica può essere disposto in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
Non avendo ancora superato il periodo di prova, la docente ha ritenuto illegittima la convocazione e – per tale ragione- non si era presentata alle visite collegiali.
Da ciò la decisone dell’Amministrazione di irrogare alla dipendente la sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso.
La Corte di Cassazione ha condiviso le ragioni del Ministero, confermando il licenziamento.
In particolare, ha osservato che- se è vero che il testo letterale della normativa richiamata prevede il rinvio dell’accertamento dell’inidoneità psico-fisica all’esito della valutazione della prova- ciò si riferisce a quelle normali situazioni in cui la prova ha carattere temporaneo.
Impedire l’accertamento in caso di proroghe ripetute, determinerebbe l’impossibilità per l’Amministrazione di verificare l’idoneità del dipendente per un periodo potenzialmente illimitato, nonostante il carattere temporaneo delle prova.
In questo caso, l’art. 6, comma 3, del DPR n. 171/2011 prevede espressamente che “in caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
Nel caso in specie, la dipendente si era rifiutata per ben tre volte di sottoporsi alla visita, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, per cui tale comportamento poteva essere considerato una sorta di “insubordinazione”. Da ciò le ragioni del licenziamento per motivi disciplinari.
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