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Assenza dal servizio del pubblico dipendente: le responsabilità del medico

Lo ha ribadito il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n.5 del 28 aprile scorso, con la quale ha illustrato le responsabilità e le sanzioni per i medici previste dall’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009) in merito alle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.
Soggetto attivo del reato in questione è il medico pubblico dipendente o professionista convenzionato con il S.S.N. o libero professionista.
Naturalmente, con l’introduzione della nuova norma, resta salva, qualora ne dovessero ricorrere le condizioni, anche l’ipotesi del concorso nella fattispecie criminosa del pubblico dipendente, consistente nell’attestare “falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente
In altri termini, le nuove disposizioni prevedono che, nell’ipotesi del concorso nel reato de quo, la medesima pena si applichi al medico e a chiunque altro concorra nella commissione del delitto. Pertanto, la responsabilità penale è prevista non solo per il soggetto attivo specificamente destinatario della norma (il pubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, a tutti coloro che concorrono nella commissione del reato.
La pena è costituita dalla reclusione da uno a cinque anni e dalla multa da euro 400 ad euro 1.600, ovvero dalla previsione della pena detentiva cumulativamente a quella pecuniaria.
Per il dipendente pubblico, inoltre, è prevista la responsabilità amministrativa e civile ed è, a tale proposito, obbligato a tener indenne l’amministrazione dal danno derivante dalla corresponsione della retribuzione per i periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione ed a risarcire anche il danno non patrimoniale, come quello all’immagine subito dall’amministrazione stessa.
Ritornando agli illeciti sanzionati al medico, essi sono riconducibili essenzialmente a due situazioni:
– caso di concorso nel reato del pubblico dipendente che “attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia“;
– caso in cui “il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati“.    
In particolare, per quanto riguarda la seconda ipotesi, i dati clinici riportati nel certificato medico devono essere stati desunti da visita, per cui, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l’applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati riportanti dati clinici non derivanti da opportuna visita medica.
Relativamente alla disciplina sostanziale relativa ad infrazioni e sanzioni, le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge in quanto più sfavorevoli all’incolpato.
Quindi, anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia notizia dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo (15 novembre 2009) di fatti commessi prima di tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque far riferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente in quanto più favorevole.
Lara La Gatta

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