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Assenza per citazione a testimoniare: come funziona?

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Come devono essere considerate le assenze dal servizio di un dipendente a tempo indeterminato per l’effettuazione di testimonianze per conto dell’Amministrazione?

In proposito, ricvhiamiamo un recente orientamento applicativo (CIRS93) con il quale l’ARAN ha evidenziato che le norme contrattuali non prevedono un permesso specifico “per citazione a testimoniare”.Inoltre è necessario fare una distinzione:

  • nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell’amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite;
  • nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell’interesse dell’amministrazione l’assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

Per completezza, l’ARAN richiama anche le circolari n. 7 ed 8 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, fornendo chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n. 112/08, riportano “Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).

ORIENTAMENTO ARAN