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Assenza per malattia, anche dopo dieci giorni può certificare il medico di famiglia

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A stabilirlo è il Parere del 4 luglio 2008 dell’Ufficio del personale pubbliche amministrazioni (Uppa) a seguito di un quesito posto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Con il Parere n. 45 del 4 luglio si allarga la possibilità di certificazione medica “per incapacità temporanea al lavoro”, che oltre che dagli enti pubblici del Servizio nazionale sanitario può essere rilasciata pure da un medico di medicina generale. Una correzione di tiro da parte del Ministero che nell’interpretazione del quesito si è mostrato più “elastico”.

“E’ necessario – recita la nota del Ministero della funzione pubblica – per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all’ente da cui promana la certificazione in esame” ma riconoscere che “i medici di medicina generale possono utilmente produrre certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art. 71 del decreto legge n. 112/2008”.
Una precisazione preziosa che evita gli inevitabili “intoppi” che sarebbero gravati sulle strutture sanitarie  pubbliche nonché l’impressione diffusa di un accanimento verso i dipendenti della pubblica amministrazione (soprattutto in riferimento al fatto che avrebbero dovuto ricorrere – con tutti i disagi prevedibili – alle strutture sanitarie pubbliche per giustificare un’assenza anche di un solo giorno dopo il secondo evento per malattia nell’anno solare. Alla fine, prevale quindi il buon senso.