A stabilirlo è il Parere del 4 luglio 2008 dell’Ufficio del personale pubbliche amministrazioni (Uppa) a seguito di un quesito posto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
“E’ necessario – recita la nota del Ministero della funzione pubblica – per una più completa valutazione del valore formale da riconoscere alla certificazione medica, non utilizzare in termini ermeneutici il solo dato strutturale, e cioè quello relativo all’ente da cui promana la certificazione in esame” ma riconoscere che “i medici di medicina generale possono utilmente produrre certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art. 71 del decreto legge n. 112/2008”.
Una precisazione preziosa che evita gli inevitabili “intoppi” che sarebbero gravati sulle strutture sanitarie pubbliche nonché l’impressione diffusa di un accanimento verso i dipendenti della pubblica amministrazione (soprattutto in riferimento al fatto che avrebbero dovuto ricorrere – con tutti i disagi prevedibili – alle strutture sanitarie pubbliche per giustificare un’assenza anche di un solo giorno dopo il secondo evento per malattia nell’anno solare. Alla fine, prevale quindi il buon senso.
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