La risposta è contenuta nella guida sulla certificazione di malattia all’estero, con la quale l’INPS fornisce ai lavoratori tutte le indicazioni, distinguendo tra i casi di:
- malattia insorta in un paese estero appartenente all’Unione Europea;
- malattia insorta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
- malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
In caso di evento verificatosi durante un soggiorno all’estero, chiarisce l’Istituto, i lavoratori conservano il diritto all’indennità di malattia. Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).
La certificazione deve essere rilasciata nel rispetto della legislazione del paese in cui si trova il lavoratore il quale, anche all’estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.
La guida, infine, ricorda ai lavoratori cosa fare nel caso in cui intendano recarsi all’estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.