Quando il personale scolastico si deve assentare dal servizio per motivi di salute, ha l’obbligo di comunicarlo alla segreteria dell’istituzione ove presta servizio, prima dell’orario d’inizio del servizio. Tale obbligo persiste anche nel caso in cui la malattia dovesse prorogarsi per altro periodo.
La comunicazione dello stato di malattia va certificata dal medico curante o da un medico dell’ASL che a norma dell’art. 55 del decreto 165 del 2001 deve provvedere a inviarlo all’INPS che a sua volta lo invia al dirigente scolastico. In merito va detto che sia l’INPS sia il Dirigente scolastico può richiedere la visita fiscale.
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, al personale scolastico nei primi dieci giorni di assenza, secondo quando disposto dall’art. 71 del decreto legge 112 del 2008 è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
La decurtazione non opera per i periodi relativi al ricovero ospedaliero, per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, o per ricovero day hospital e per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
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