“Cosa succede se il docente si assenta prima della sospensione delle attività didattiche per le vacane natalizie? E se al rientro prosegue l’assenza verrà conteggiato tutto l’intero periodo?”
Sono domande che nelle ultime settimane arrivano con frequenza in redazione. In prossimità di un periodo di sospensione delle attività didattiche come quello tipico delle vacanze natalizie, sorgono spontanei questi dubbi, specialmente fra i neoassunti.
Si tratta di un periodo in cui iniziano le influenze e quindi le assenze per malattia, ma anche altre necessità, come i congedi parentali ad esempio, che possono creare qualche perplessità ai lavoratori della scuola sulla fruizione e sul calcolo dei periodi di assenza durante la sospensione delle attività didattiche.
Partiamo dal caso dell’assenza per malattia in prossimità delle vacanze di Natale: se un insegnante è assente per malattia fino al giorno in cui inizia il periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze, e poi al rientro dalla vacanza presenta ancora certificato di malattia, i giorni di vacanza verranno calcolati come giorni di malattia.
Quindi, in questo caso, è bene ricordare che chi si assenta per malattia il giorno prima delle vacanze, se dovesse assentarsi per lo stesso motivo il giorno del rientro a gennaio, avrà calcolato tutto il periodo di vacanza come giorni di malattia fruiti dal lavoratore.
Discorso diverso per il congedo parentale: infatti il docente potrebbe decidere prendere un periodo di congedo parentale fino al giorno delle vacanze di Natale, e poi, dopo la sospensione delle attività didattiche, riprendere il congedo parentale in coincidenza del giorno di gennaio di ripresa delle lezioni, senza però che i giorni di vacanza vengano conteggiati come assenza per congedo parentale.
Tale norma non riguarda solo il congedo parentale, ma anche qualsiasi altro tipo di congedo richiesto in modalità frazionata.
Pertanto, se il docente si assenta per congedo parentale fino al giorno in cui si sospendono le lezioni per le vacanze di Natale, e poi continua ad assentarsi per lo stesso motivo o per altro tipo di congedo dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche, il periodo di sospensione delle lezioni non andrà a conteggiarsi come congedo e quindi sarà considerato di pieno e regolare servizio.
Facciamo un esempio per chiarire: se un docente è in congedo parentale per assistere il figlio malato fino all’ultimo giorno delle lezioni prima delle vacanze di Natale (20 dicembre) e il giorno della ripresa delle lezioni (7 gennaio) lo stesso docente avrà lo stesso congedo, i giorn di sospensione didattica non verranno conteggiati.
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