Fra i permessi usufruibili da tutto il personale docente e ATA, sia a tempo indeterminato sia determinato, il CCNL/ SCUOLA ha previsto l’assenza per matrimonio.
Tale diritto è trattato negli articoli 15 comma 3 per il personale a tempo indeterminato e 19 comma 12 per il personale a tempo determinato.
Il permesso per matrimonio, sia esso civile sia religioso, spetta di diritto a tutto il personale scolastico, ha la durata di 15 giorni da usufruire in un unico periodo nel quale vanno conteggiati anche i giorni festivi e le domeniche, per cui non può essere frazionato.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato va tenuto presente che detto permesso è usufruibile entro i limiti di durata del rapporto di lavoro.
Il permesso va richiesto al dirigente scolastico in tempo utile, indicando nella richiesta il periodo in cui s’intende usufruire e può essere usufruito da una settimana prima dell’evento a due mesi successivi all’evento stesso.
Detto periodo non incide con gli altri permessi previsti dal contratto, non riduce le ferie, non incide sull’anzianità del servizio e non riduce la retribuzione tranne le indennità derivanti da attività aggiuntive.
Il permesso non può essere richiesto più di una volta anche se tra il matrimonio civile e quello religioso dovesse trascorre più tempo del previsto.
Per lo Stato il matrimonio che da diritto al permesso di cui sopra è il matrimonio civile e non quello religioso.
Il dipendente può richiedere di usufruire di un nuovo permesso per matrimonio solo in caso di divorzio e nuovo matrimonio.
Il dipendente sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato deve presentare domanda al dirigente scolastico indicando il motivo della richiesta e la durata dall’inizio alla fine per complessivi 15 giorni.
Inoltre nella domanda è opportuno dichiarare che al rientro dal permesso sarà consegnato in segreteria il certificato dell’avvenuto matrimonio, o in alternativa a norma del DPR 445/2000, la dichiarazione dell’avvenuto evento.
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