“In caso di assenza per visita specialistica, cosa spetta al personale Ata?” E’ una delle domande arrivate in redazione. Non solo i docenti, come abbiamo visto in un precedente articolo, ovviamente arrivano anche domande sulla visita specialistica personale Ata.
Sul tema visite specialistiche, in effetti, ci sono dubbi spesso e volentieri. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza.
Il nuovo CCNL scuola 2016-2018, all’art. 33, introduce in merito all’assenza per visita specialistica personale Ata una norma ad hoc sulle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Al comma 1 viene specificato che al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Evidenziamo che in caso di contratto di lavoro part-time il monte ore verrà adeguatamente riproporzionato.
Questi permessi, come abbiamo riportato in precedenza, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti alla stessa decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
Se un lavoratore Ata dovesse decidere di prendere un permesso orario per una visita specialistica, piuttosto che l’intera giornata di lavoro, allora questi permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Il comma 4 dell’art.33 del CCNL scuola 2016-2018 è scritto che ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
Nell’ipotesi di visita fiscale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura in cui si effettua la visita specialistica.
Se il dipendente dovesse soffrire di patologie che lo costringano a sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, basterà un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.
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