La questione delle assenze degli alunni e delle responsabilità connesse al rispetto delle norme in materia di adempimento dell’obbligo scolastico è diventata di particolare rilevanza soprattutto dopo l’entrata in vigore del cosiddetto “decreto Caivano” che aumenta in modo consistente le sanzioni a carico dei genitori.
Il problema si intreccia anche con le norme sulle certificazioni mediche che possono essere diverse da Regione a Regione.
Recentemente, per fare chiarezza sull’argomento, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Manzoni-Augruso di Lamezia Terme Antonella Mongiardo ha “allertato” le famiglie con una disposizione interna che può essere utile conoscere.
Ovviamente la nota della dirigente fa riferimento alle norme generali e sottolinea l’importanza, per il dirigente stesso, di monitorare la frequenza degli alunni e di collaborare con le famiglie per “regolarizzare” la frequenza in caso di situazioni irregolari.
La legge della Regione Calabria – spiega la preside – non abolisce completamente i certificati medici, ma elimina l’obbligo di presentare il certificato per assenze superiori a cinque giorni anche se le famiglie possono comunque richiederli per motivi di documentazione, specialmente se dovesse essere compromessa la validità dell’anno scolastico.
“In caso di malattia superiore a cinque giorni – spiega la dirigente nella sua circolare – l’alunno può rientrare a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro. E così si sta operando nella scuola, in ottemperanza alla norma regionale. Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell’anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi possa essere il rischio di elusione dell’obbligo (nella scuola primaria e secondaria)”.
“E se la famiglia fa richiesta motivata di un certificato – aggiunge la dirigente – il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di documentarlo, perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica”
Tutto questo, assume un rilievo particolare soprattutto se si tratta di “giustificare” e “motivare” un numero particolarmente significativo di assenze che potrebbe mettere a rischio la validità dell’anno scolastico (le norme in vigore prevedono una frequenza pari ad almeno i 3 quarti dell’orario dello studente.
La legge (il DPR 122/2009, art.14, comma 7) prevede però, ricorda ancora la dirigente, che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”.
“Tale deroga – spiega ancora la preside Mongiardo – è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Ecco perché, conclude la dirigente, è necessario presentare certificati medici per eventuali scorpori delle assenze per malattia prima dello scrutinio di fine anno, considerando anche che le assenze dovute a ritardi o uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza.
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