L’assenza per malattia deve essere comunicata alla scuola in cui il dipendente presta servizio, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
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LE INFO UTILI con la guida INPS (clicca qui)
La tempestiva comunicazione dell’inizio della malattia ha plurime finalità: da una parte contribuisce a giustificare l’assenza dal lavoro (ma successivamente a tale comunicazione il dipendente è tenuto a giustificare l’assenza con certificato medico), dall’altra consente al datore di lavoro di ovviare alle difficoltà e ai disagi generati dall’assenza del dipendente ammalato e infine permette l’attivazione degli strumenti di controllo volti ad accertare l’effettività della malattia.
Assenza per malattia, le fasce di reperibilità per la visita fiscale
Il periodo di comporto è il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tale periodo, ai sensi dell’art.17, comma 1, del CCNL 2007, è di 18 mesi.
Inoltre, in casi particolarmente gravi, al lavoratore che ne faccia richiesta, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Così come segnala l’ARAN, il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia, è disciplinato dall’art. 17, comma 8 del CCNL 2007:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero,
al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
Superato il periodo previsto, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Il personale della scuola, assunto a tempo determinato, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Il personale coinvolto ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, “alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui, retribuiti al 50%”.
Anche per tale personale vale quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, riguardante la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia.
Così come segnala l’Inps, in caso di evento verificatosi durante un soggiorno all’estero, chiarisce l’Istituto, i lavoratori conservano il diritto all’indennità di malattia.
Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).
La certificazione deve essere rilasciata nel rispetto della legislazione del paese in cui si trova il lavoratore il quale, anche all’estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.
La guida sulla certificazione di malattia all’estero fornisce ai lavoratori tutte le indicazioni, distinguendo tra i casi di malattia insorta in un paese estero appartenente all’Unione Europea; malattia insorta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia; malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
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