È sbagliato, come sostenuto da alcuni Dirigenti scolastici, affermare che l’assenza degli studenti per partecipare ad una manifestazione dall’alto senso civico, non possa essere sottratta al calcolo del numero di assenze massime consentite ai fini della validità dell’anno scolastico. Tutto dipende dalle decisioni del Collegio dei docenti che potrebbe deliberare che un certo tipo di assenze non debba essere conteggiato ai fini del calcolo del conseguimento del limite minimo di frequenza.
La normativa di riferimento per il calcolo delle ore frequentate da uno studente della scuola secondaria di II grado ai fini dello svolgimento dello scrutinio finale e della validità dell’anno scolastico di ogni singolo alunno è il DPR 122/2009.
Nell’art.14, comma 7, del suddetto DPR 122/2009 è scritto che “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità’ dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
In una Circolare Ministeriale, la n.20/2011, è specificato il fatto che le scuole possono derogare dal limite massimo di assenze fissato per legge al 25% del monte ore annuo previsto dal quadro orario ufficiale del tipo di indirizzi di studi scelto.
In tale circolare è scritto che “Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:
Quanto su scritto è quello che viene comunicato dalla Circolare Ministeriale n.20/2011, ma, nel pieno del rispetto dell’autonomia scolastica ( cosi è scritto anche nella norma di riferimento DPR 122/2009) , il Collegio docenti potrebbe, sulla falsa riga delle casistiche citate dal Miur, prevedere assenze giustificate e non calcolate nel conteggio totale ai fini della validità dell’anno scolastico, qualsiasi partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti la cittadinanza attiva, la Costituzione e l’educazione civica.
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