Un nostro affezionato lettore, docente in un Istituto Comprensivo in cui vige la settimana corta, ci chiede se è legittima la decisione presa dal suo dirigente scolastico. Nel caso specifico il docente ha fruito del diritto di un giorno di permesso per motivi personali, puntualizzando che la motivazione era visita specialistica. Tale giorno già fruito di permesso retribuito era il venerdì 8 novembre, poi il sabato 9 e la domenica 10 novembre la scuola è rimasta chiusa per la settimana corta, il giorno lunedì 11 novembre il docente è entrato in malattia per sindrome influenzale. Il dirigente scolastico ha richiesto al docente di coprire con certificato medico anche i giorni di sabato 9 e domenica 10 novembre, in modo che anche questi due giorni vengano computati nel calcolo dei giorni di malattia.
Possiamo affermare che la decisione del dirigente scolastico è errata, quindi è illegittimo che tra un’assenza per motivi personali, quindi riferibile all’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, e un’assenza di malattia presa tre giorni dopo, con mancata ripresa del servizio perchè il sabato e la domenica non ci sono lezioni, debba essere computati come malattia anche i due giorni suddetti.
Possiamo affermare che i giorni festivi, oppure di chiusura della scuola, che si collocano fra due periodi di assenza per malattia, fruiti senza avere ripreso effettivamente il servizio, vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia.
È importante ricordare che la Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 108127 del 15 giugno 1999, specifica che: nel caso di fruizione continuativa di due diversi istituti giuridici diversi (es: malattia e congedo parentale o viceversa), i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerate solo giornate non lavorative da non ricomprendere, quindi nel calcolo della durata dei due istituti.
Quanto suddetto, in riferimento al calcolo dei giorni festivi che si trovano interposti tra due congedi della stessa natura ( es. malattia o congedi parentali) trova fondamento anche nel CCNL scuola 2019-2021 all’art.34 riferito al congedo dei genitori. Per meglio approfondire quanto detto, serve dire che ai sensi dell’art.34, comma 5 del CCNL scuola attualmente vigente, i periodi di assenza riferibili ai commi 3 e 4 del suddetto art.34, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
Rispondendo al nostro lettore, possiamo affermare che la procedura utilizzata dal suo dirigente scolastico è assolutamente illegittima, in quanto l’avere preso un permesso retribuito per motivo personale o familiare il venerdì, il non avere ripreso servizio il sabato e la domenica in quanto le lezioni erano interrotte e l’avere preso malattia il lunedì seguente, non rientra nel novero dei casi che fa comprendere i giorni festivi o di interruzione delle lezioni come giorni da giustificare e da ricomprendere nel computo delle assenze per malattia o di assenza per permessi retribuiti. In tal caso il docente si è assentato utilizzando due istituti giuridici differenti e in nessun caso assimilabili, quindi le giornate di sabato e domenica stanno fuori da qualsiasi computo di assenza.
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