La Flc-Cgil denuncia che una nota interna emanata dal MIUR e indirizzata al personale del comparto di riferimento, viene erroneamente applicata anche a docenti e ATA per quanto riguarda assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. La nota in questione, la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del dipartimento della Funzione pubblica, è indirizzata solo ed esclusivamente agli uffici centrali e periferici del MIUR e quindi non alle istituzioni scolastiche che come è ben noto hanno delle specificità e vincoli in materia di permessi e di ferie. Nella circolare infatti, chiarisce la Flc-Cgil, si viene negato il diritto alla fruizione delle assenze per malattia anche per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imponendo il ricorso all’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (nella scuola ci sono solo i permessi brevi). Inoltre, specifica il sindacato, la quantità di giornate di permesso richiedibili in base al Ccnl (3 giorni l’anno per gli Ata a tempo indeterminato, 3 + 6 di ferie per i docenti a tempo indeterminato e 6 giorni l’anno, non retribuiti, per i supplenti) in molti casi non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze dei lavoratori. Il sindacato quindi si starebbe impegnando a far ritirare la circolare ministeriale n. 2/2014, attivandosi anche con iniziative legali sia generali che individuali. Per semplificare, la richiesta è quella di ridare la possibilità di presentare anche un’unica certificazione medica da parte del proprio medico curante (che potrà essere anche cartacea) in cui si attesti la necessità di trattamenti ricorrenti secondo cicli o un calendario stabilito dal medico, ferma restando comunque l’attestazione dell’effettuazione della singola prestazione. Trattamenti che bisogna considerare alla stessa stregua delle assenze come malattia, se certificate dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque “giustificato” dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l’istituto specifico dei permessi retribuiti.