Questa è una cattiva abitudine di alcuni dirigenti scolastici ed è una procedura del tutto illegittima che ne può determinare la responsabilità diretta. Il Dirigente scolastico non può limitarsi ad assicurare la semplice vigilanza ma è tenuto a garantire la formazione e la continuità didattica dei ragazzi quali elementi prioritari insiti nei compiti istituzionali della scuola dell’autonomia. Questi concetti sono stati ribaditi dal Miur negli anni con specifiche note“.
A tal proposito si ricorda che può capitare, e spesso nelle nostre scuole capita, che per assenze di un giorno o di breve periodo, non ci siano supplenti disponibili. In questo caso, di natura straordinaria, il Ds ha la responsabilità di assicurare comunque la vigilanza, infatti lo stesso si assume la responsabilità, motivata, di un provvedimento che di fatto interrompe la continuità didattica individuando le modalità organizzative meno rischiose per tale evento eccezionale. Queste modalità organizzative di sostituzione del docente assente non dovrebbero ridurre l’autonomia didattica, in quanto rimane comunque la possibilità di un progetto educativo deliberato dal collegio dei docenti e assunto nel Pof, che utilizzi la flessibilità organizzativa e didattica assicurando l’offerta formativa agli studenti delle “classi rimaste scoperte”.
Limitatamente alla scuola secondaria in un contributo della FLC CGIL si evidenzia che la finanziaria 2002 (L. 448/2001 art. 22 comma 6) ha previsto la possibilità (non l’obbligo) di utilizzare personale interno, in coerenza con il Pof, per assenze fino a 15 giorni. Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste. Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile.
Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali.
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