Una docente ci chiede se è legittimo che la sua Dirigente scolastica pretenda la giustificazione per la presunta assenza della docente da una sessione di esami della sospensione del giudizio in cui non era coinvolta da calendario.
L’orario di servizio dei docenti si divide in due fasi: la prima è quella dell’attività di insegnamento regolata dall’art.28 del CCNL scuola 2006-2009, in cui coerentemente al calendario scolastico regionale, i docenti titolari delle scuole secondarie svolgono 18 ore settimanali, quelli della scuola primaria 22 ore + 2 di programmazione settimanali e quelli dell’infanzia 25 ore settimanali; la seconda fase è quella delle attività funzionali all’insegnamento regolata dell’art.29 del contratto, che comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale (compresi gli scrutini), di programmazione, esami, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Le attività collegiali, in particolare gli scrutini, anche quelli riferiti alle verifiche della sospensione del giudizio, gli esami di idoneità o quelli per la verifica del debito scolastico, devono essere disposti e organizzati con un preciso e deliberato calendario delle attività.
Un docente deve garantire la sua presenza, salvo giustificarla con documentazione, a tutte le attività di insegnamento che sono riferite all’orario scolastico settimanale e a tutte le attività deliberate e calendarizzate che sono funzionali all’insegnamento.
Se per esempio il giorno X è prevista una seduta di esame per la sospensione del giudizio, dove a fare la vigilanza sono i docenti A e B, il docente C che non è di turno, può tranquillamente assentarsi senza dovere giustificare la sua mancata presenza a scuola.
Tuttavia i docenti non impegnati in attività di esami o di scrutini, terminate le loro ferie, devono essere disponibili per eventuali sostituzioni fatte con preciso ordine di servizio, per cui se il docente B dovesse comunicare la sua assenza, il Dirigente scolastico può accorpare lo studente che deve fare esami ad altra commissione, oppure trovare tra i docenti disponibili della stessa disciplina un sostituto.
Stessa cosa accade per la sostituzione durante gli scrutini integrativi della sospensione del giudizio (come per altro in tutti gli scrutini).
Un docente non deve stare a scuola durante gli esami della sospensione del giudizio o i relativi scrutini, se non è esplicitamente coinvolto di persona. Per cui se un docente è assente in una giornata in cui non è inserito nel calendario degli esami della sospensione del giudizio, non deve giustificare la sua assenza. Almeno che non esista un ordine di servizio scritto che obbliga tutti i docenti alla presenza a scuola durante gli esami di sospensione del giudizio, in tal caso, l’ordine di servizio va eseguito, ma ci sono gli estremi per impugnarlo se dovesse mancare la delibera collegiale relativa all’impegno delle attività durante il periodo degli esami del debito scolastico. Se cosi fosse, l’ordine di servizio risulterebbe illegittimo e viziato dal punto di vista contrattuale.
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