Un collaboratore scolastico di un noto liceo calabrese architettato per essere un “Campus” all’americana, ci chiede se è legittimo che alcuni docenti lascino la classe prima del suono della campanella per evitare il caos dell’uscita degli alunni e il traffico congestionato dell’orario di punta.
Norme su entrata e uscita da scuola dei docenti
Rispondiamo al collaboratore scolastico del Liceo calabrese che lasciare incustodita una classe, non solo è un atto contrario alle norme contrattuali, ma addirittura è un’inosservanza dei doveri legislativi di vigilanza del docente.
È utile sapere che all’art.10, comma 3, lettera a) del d.lgs.297/94, è scritto che il Consiglio di Istituto adotta il regolamento per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima.
Ai sensi dell’art.29, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009, confermato dal comma 10 dell’art.1 del CCNL scuola 2016-2018, è stabilito che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Questa norma obbliga i docenti all’entrata in classe 5 minuti prima dell’arrivo in classe degli studenti. In buona sostanza se le lezioni iniziano alle ore 8.00, il docente deve trovarsi in classe alle ore 7.55, tale norma non è valevole per le ore intermedie dell’orario scolastico, ma soltanto per la prima ora di lezione.
Il docente non può uscire dalla classe prima del suono della campanella e, nel caso dell’ultima ora di lezione, deve assistere i suoi studenti all’uscita dall’Istituto e solo dopo può considerarsi libero da obblighi contrattuali.
Abbandonare una classe prima della fine dell’ora oltre ad essere sanzionabile, potrebbe comportare, in caso di incidenti che coinvolgono gli studenti della medesima classe, conseguenze di condanne sul piano civile e penale.
Culpa in vigilando del docente
È importante sottolineare che il docente ha delle responsabilità civili, penali e disciplinari, nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni. Se l’insegnante non vigila sugli alunni, rischia un provvedimento disciplinare, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza. Ma commette reati di natura civile del “culpa in vigilando” e del “neminem laedere” e il reato penale connesso alla mancata vigilanza e di minima diligenza.